Onorevoli Colleghi! - Il mutato quadro sociale e culturale rispetto alla fase storica in cui i Padri costituenti delinearono il sistema di partecipazione dei giovani alla vita democratica e alle istituzioni ha visto una profonda evoluzione che ha registrato una crescente consapevolezza, formazione e maturità delle giovani generazioni che giustificano una profonda revisione e un aggiornamento dell'intera disciplina.
      Rispetto al periodo in cui si addivenne all'importante rideterminazione della maggiore età al compimento del diciottesimo anno e, conseguentemente, alla possibilità di esercitare l'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della Costituzione, sono trascorsi trenta anni. Un trentennio in cui le giovani generazioni hanno potuto incrementare il loro bagaglio di conoscenze e di responsabilità, grazie anche a un accresciuto tasso di scolarizzazione e di accesso alle molteplici forme di apprendimento e di informazione offerte dalla rivoluzione tecnologica che ha caratterizzato l'ultimo decennio.
      L'ordinamento giuridico non può non tenere conto di tali trasformazioni del tessuto sociale e non riconoscere ai nuovi cittadini forme sempre più ampie di coinvolgimento e di corresponsabilizzazione nella vita democratica e nelle istituzioni che la rappresentano.
      A tale fine, si è ritenuto necessario riproporre anche in questa legislatura la proposta di legge costituzionale che nel corso della legislatura appena conclusa fu frutto dell'iniziativa e dell'impegno dell'onorevole Ruzzante, volta a conseguire un triplice intervento di revisione costituzionale che consenta la più ampia partecipazione delle giovani generazioni alla vita istituzionale del nostro Paese.
      In particolare, si propone in primo luogo di estendere anche ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età la partecipazione al voto per i rinnovi dei consigli

 

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comunali. Tali giovani sono sicuramente fruitori degli spazi e dei servizi gestiti dalle amministrazioni comunali, per cui si ritiene opportuno ampliare la facoltà di partecipare all'elezione dei componenti di quelle istituzioni che, pur non titolari di competenze in materia di determinazione dei diritti della cittadinanza, svolgono una funzione amministrativa che si riflette in maniera diretta sulla cittadinanza tutta.
      Con l'articolo 2 si intende poi superare una previsione che, oltre alle ragioni sopra sommariamente esposte, risulta in contraddizione con la mancata previsione di analoghi limiti di età per cariche politiche di prima importanza, quali quelle di presidente della giunta regionale, sindaco di aree metropolitane o addirittura Ministro della Repubblica e Presidente del Consiglio dei ministri, portando a diciotto anni il limite di età per l'elezione a membro della Camera dei deputati. Corrispondentemente, infine, l'articolo 3 riduce da quaranta a venticinque anni il limite di età per l'elezione a membro del Senato della Repubblica.
 

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